Chi acquista un immobile ristrutturato può ereditarne il diritto.
Chi intende vendere l’immobile su cui ha compiuto lavori di ristrutturazione, in base alla recente Legge 148/2011, può continuare a beneficiare degli importi non ancora detratti o trasferire il diritto di bonus all’acquirente (persona fisica), il quale lo può utilizzare secondo modalità che differiscono in base al periodo di esecuzione dei lavori e di stipula del rogito.
La disposizione è contentuta nella nuova guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, pubblicata pochi giorni fa dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, a p. 21 del vademecum si legge che chi compra entro il 30 giugno 2013 un immobile ristrutturato a partire dal 1 gennaio 2008, può usufruire di una detrazione del 36% applicabile sul 25% del prezzo di vendita dell’immobile, per un massimo di 48.000 euro. Il bonus potrà essere detratto in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo.
Altre novità riguardanti le detrazioni sono state recentemente introdotte del D.lgs. 70/2011, che ha cancellato gli obblighi rispettivamente di comunicare preventivamente i lavori da eseguire al centro operativo di Pescara e di indicare in fattura, con voce specifica, il costo imputato alla manodopera.
Nulla cambia, invece, in termini di aliquote IVA agevolate (il 10% per le ristrutturazioni di immobili destinti a uso abitativo privato e il 4% sulle forniture per la costruzione di abitazioni non di lusso) e di detrazioni sugli interessi passivi dei mutui, contratti per costruzione o ristrutturazione della prima casa (19%).