Il bonus barriere architettoniche permette di sostituire gli infissi di casa ottenendo un vantaggio bonus fiscale pari al 75% in 5 anni con possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, come previsto dalla legge di conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023).
L’agevolazione consente non solo l’installazione di ascensori ma comprende altri lavoro che permettono che rendono le abitazioni prive di barriere architettoniche, ad esempio per ristrutturare il bagno o rifare gli infissi, purché gli interventi risultino a norma, ossia effettuati nel rispetto del D.M. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
L’Agenzia delle entrate con la risposta 461/2022 ha chiarito l’esistenza della possibilità di usufruire del bonus con l’aliquota più elevata non solo per gli interventi condominiali ma anche per quelli effettuati all’interno dei singoli appartamenti.
Cosa fare per l’ottenimento del bonus al 75% nella sostituzione degli infissi??
Cosa dice la norma
L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2022, ha introdotto la nuova agevolazione che si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50% – per gli stessi interventi. La detrazione, è fruibile in cinque quote annuali, con i seguenti limiti di spesa:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o le unità autonome;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero degli immobili negli edifici fino a otto unità;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero degli immobili negli altri edifici.
È fatta salva, per il bonus del 75%, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e relativa cessione del credito fino al 31 Dicembre del 2025.
Le barriere architettoniche
Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche riguardano opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
- gli interventi di natura edilizia più rilevanti, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato (da ultimo, con la circolare n. 7/2021) che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o dell’edificio oggetto dei lavori.
Misure e caratteristiche degli infissi
Per beneficiare della detrazione, gli interventi devono rispettare le prescrizioni previste dal D.M. 263/1998, e il contratto di appalto deve fare riferimento espressamente a questa norma.
Per gli infissi la norma stabilisce in generale che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Per quel che riguarda le Porte, in dettaglio il punto 8.1.1 del D.M. stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte o porte finestre deve essere di almeno 75 cm, Attenzione quindi alle porte finestre, molto spesso andranno realizzate con ante asimmetriche. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Il telaio inferiore non deve essere superiore a 25 mm. Quindi deve essere utilizzata sempre la soglia bassa.
Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
Nel bonus anche le spese di completamento
L’ampliamento delle porte interne o il rifacimento delle finestre per consentire una migliore manovrabilità, dunque, possono rientrare a tutti gli effetti nell’ambito della detrazione. E sono anche comprese, ovviamente, tutte le spese accessorie necessarie per il completamento dell’intervento, come ribadito dalle entrate nella risposta 461/2022.
Regime IVA applicabile
Per quel che riguarda la fattura, anche se gli infissi rientrano tra i beni significativi, l’intero appalto prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%. L’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica 18/2019, ha precisato che nel caso di appalto di opere finalizzate al superamento/eliminazione di barriere architettoniche occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Contribuenti | Tutti |
Tipologia contratto d’appalto | Appalto per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche |
Pagamento | Bonifico dedicato ex art. 16-bis legge 917/1986 |
Aliquota detrazione | 75% |
Durata | 5 anni |
Sconto o cessione | Si |
Aliquota IVA | 4% |
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